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Ordinanza — n. 20281/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20281/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ALESSANDRO nato a MILANO il 07/01/1982 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Greco Alessandro è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla sussistenza di plurimi dati ordinariamente dimostrativi della finalità di spaccio, cui si oppone una ricostruzione difensiva meramente rivalutativa del merito. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20281/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

Parole chiave

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recupero dei costi spese di difesa spese di acquisto restituzione delle prestazioni esame nel merito prezzo d'acquisto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ALESSANDRO nato a MILANO il 07/01/1982 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Greco Alessandro è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla sussistenza di plurimi dati ordinariamente dimostrativi della finalità di spaccio, cui si oppone una ricostruzione difensiva meramente rivalutativa del merito. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025