Ordinanza — n. 20278/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI STEFANO nato a SORESINA il 02/09/1978 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Fasoli Stefano è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla esclusiva disponibilità, a fini abitativi, da parte dell'imputato, dell'immobile ove si rinveniva stupefacente, cui si oppone una mera rivalutazione del merito accompagnata da una intempestiva deduzione di genericità delle contestazioni. Non emerge contestazione per il capo b). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20278/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non emerge contestazione per il capo b). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI STEFANO nato a SORESINA il 02/09/1978 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Fasoli Stefano è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione imperniata con coerenza sulla esclusiva disponibilità, a fini abitativi, da parte dell'imputato, dell'immobile ove si rinveniva stupefacente, cui si oppone una mera rivalutazione del merito accompagnata da una intempestiva deduzione di genericità delle contestazioni. Non emerge contestazione per il capo b). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025