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Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ ELTON nato il 15/08/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(z Rilevato che il ricorso proposto da Lleshaj Elton è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura notificazione elettronica notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ ELTON nato il 15/08/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(z Rilevato che il ricorso proposto da Lleshaj Elton è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025