Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ ELTON nato il 15/08/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(z Rilevato che il ricorso proposto da Lleshaj Elton è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20277/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ ELTON nato il 15/08/1993 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(z Rilevato che il ricorso proposto da Lleshaj Elton è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025