Ordinanza — n. 20274/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERAUDO SERGIO nato a VIGANELLO( SVIZZERA) il 28/07/1970 SMITI DHIEDDINE nato il 21/04/1992 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Smiti Dhieddine e Ceraudo Sergio, il vizio di motivazione, lamentando il rigetto di censure di appello e la mancanza di motivazione a supporto di esso. I ricorsi sono inammissibili atteso che, proposti in questi termini ovvero senza ,una analitipa analisi dei passaggi 01,1_ n.‹. K. motivazionali e delle ragioni dei loroFviziy'sulla base di esplicite illustrazioni in fatto e diritto, essi risultano generici. Dunque essi si articolano solo nella non specifica deduzione di mancata considerazione delle censure difensive, non meglio illustrate; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20274/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ússa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERAUDO SERGIO nato a VIGANELLO( SVIZZERA) il 28/07/1970 SMITI DHIEDDINE nato il 21/04/1992 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Smiti Dhieddine e Ceraudo Sergio, il vizio di motivazione, lamentando il rigetto di censure di appello e la mancanza di motivazione a supporto di esso. I ricorsi sono inammissibili atteso che, proposti in questi termini ovvero senza ,una analitipa analisi dei passaggi 01,1_ n.‹. K. motivazionali e delle ragioni dei loroFviziy'sulla base di esplicite illustrazioni in fatto e diritto, essi risultano generici. Dunque essi si articolano solo nella non specifica deduzione di mancata considerazione delle censure difensive, non meglio illustrate; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ússa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025.