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Ordinanza — n. 20273/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20273/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA THOMAS VITTORIO nato a MILANO il 13/12/1999 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZErdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Trotta Thomas Vittorio il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il -0ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di c{R • j,2 volontà dell'imputatd\6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a proporre una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazione tra quanto richiesto e la snetenza; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20273/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il -0ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di c{R • j,2 volontà dell'imputatd\6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a proporre una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazione tra quanto richiesto e la snetenza; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali controllo della commisurazione della pena eccezione di incostituzionalità punibilità obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA THOMAS VITTORIO nato a MILANO il 13/12/1999 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZErdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Trotta Thomas Vittorio il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il -0ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di c{R • j,2 volontà dell'imputatd\6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a proporre una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazione tra quanto richiesto e la snetenza; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025