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Ordinanza — n. 20272/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20272/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA CHRISTIAN nato a TARANTO il 27/01/2002 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO(-dato avviso alle partir) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Mollica Christian il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in.esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell'imputafa6 altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20272/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità ricorso per cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA CHRISTIAN nato a TARANTO il 27/01/2002 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO(-dato avviso alle partir) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Mollica Christian il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in.esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell'imputafa6 altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025.