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Ordinanza — n. 20271/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI ABDERAHIM nato il 26/02/1995 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Jarmouni Abderahim è inammissibile atteso che emerge una impugnazione meramente rivalutativa in punto di mancata riqualificazione del fatto ex art. 731 comma Mei DPR 309/90, pur a fronte di una motivazione che con coerenza valorizza in senso negativo una costante attività di spaccio strumentale alla fornitura di droga, con continuità, e a favore di un nutrito gruppo di acquirenti, con offerta articolata in plurime tipologie di stupefacente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 731 comma Mei DPR 309/90, pur a fronte di una motivazione che con coerenza valorizza in senso negativo una costante attività di spaccio strumentale alla fornitura di droga, con continuità, e a favore di un nutrito gruppo di acquirenti, con offerta articolata in plurime tipologie di stupefacente.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione infrazioni riguardanti la canapa difesa contro le pratiche commerciali illecite contrabbando di guerra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI ABDERAHIM nato il 26/02/1995 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Jarmouni Abderahim è inammissibile atteso che emerge una impugnazione meramente rivalutativa in punto di mancata riqualificazione del fatto ex art. 731 comma Mei DPR 309/90, pur a fronte di una motivazione che con coerenza valorizza in senso negativo una costante attività di spaccio strumentale alla fornitura di droga, con continuità, e a favore di un nutrito gruppo di acquirenti, con offerta articolata in plurime tipologie di stupefacente.

Si ricorda al riguardo che in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657 - 01) Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il