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Ordinanza — n. 20270/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20270/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHQUTI LEONARD nato il 10/10/1979 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Shquti Leonard è inammissibile, atteso che emerge, a fronte di articolata motivazione sul punto, una censura del tutto generica e astratta e tendente alla mera quanto sintetica rivalutazione del merito (nonostante l'ampiezza delle motivazioni conformi), oltre a tradursi in una mera contestazione della pena, al contrario ben motivata sia nella illustrazione della concessione delle attenuanti generiche (erroneamente trascurata dalla difesa) che nella spiegazione del giudizio di dosimetria della pena ( cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20270/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 12 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali addebito di tasse spese di difesa spese secondo la LStrl spese legate all'invalidità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHQUTI LEONARD nato il 10/10/1979 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Shquti Leonard è inammissibile, atteso che emerge, a fronte di articolata motivazione sul punto, una censura del tutto generica e astratta e tendente alla mera quanto sintetica rivalutazione del merito (nonostante l'ampiezza delle motivazioni conformi), oltre a tradursi in una mera contestazione della pena, al contrario ben motivata sia nella illustrazione della concessione delle attenuanti generiche (erroneamente trascurata dalla difesa) che nella spiegazione del giudizio di dosimetria della pena ( cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025