Ordinanza — n. 20269/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUJOUTI ANIS nato il 10/10/1984 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Anis Taoujouti è inammissibile atteso che emerge una censura meramente rivalutativa in punto di finalità di spaccio al contrario ben motivata in sentenza attraverso coerente valorizzazione di dati di fatto plurimi. . Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Cleimende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20269/2025 — snpen · Corte di Cassazione: . Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Cleimende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUJOUTI ANIS nato il 10/10/1984 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Anis Taoujouti è inammissibile atteso che emerge una censura meramente rivalutativa in punto di finalità di spaccio al contrario ben motivata in sentenza attraverso coerente valorizzazione di dati di fatto plurimi. . Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Cleimende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025