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Ordinanza — n. 20268/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20268/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUAZZANI HAMZA nato il 29/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da El Quazzani Hamza è inammissibile atteso che emerge una censura meramente rivalutativa in punto di finalità di spaccio, al contrario ben motivata in sentenza attraverso la coerente valorizzazione di dati di fatto plurimi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20268/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione probabilità di successo del ricorso azione con domande successive spese di difesa opposizione complessità della procedura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUAZZANI HAMZA nato il 29/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da El Quazzani Hamza è inammissibile atteso che emerge una censura meramente rivalutativa in punto di finalità di spaccio, al contrario ben motivata in sentenza attraverso la coerente valorizzazione di dati di fatto plurimi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025