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Ordinanza — n. 20267/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20267/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI JAMEL (CUI 03GG4B7) nato il 07/07/1984 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Chamkhi brii& è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione in ordine alla pena correlata al reato ex art. 73tcomma 5 del DPR 309/90 sia in termini di reato base che satellite, a fronte dei numerosi cessionari coinvolti, della seríalità delle condotte e della capacità di procurarsi diverse tipologie di droga. Va altresì osservato che non sussiste gravame proposto avverso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e tr l'aggravante ex art. 80 del DPR 309/90, con conseguente (manifesta infondatezzaj del correlato ultimo motivo di ricorso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20267/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73tcomma 5 del DPR 309/90 sia in termini di reato base che satellite, a fronte dei numerosi cessionari coinvolti, della seríalità delle condotte e della capacità di procurarsi diverse tipologie di droga. Va altresì osservato che non sussiste gravame proposto avverso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e tr l'aggravante ex art. 80 del DPR 309/90, con conseguente (manifesta infondatezzaj del correlato ultimo motivo di ricorso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKHI JAMEL (CUI 03GG4B7) nato il 07/07/1984 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Chamkhi brii& è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione in ordine alla pena correlata al reato ex art. 73tcomma 5 del DPR 309/90 sia in termini di reato base che satellite, a fronte dei numerosi cessionari coinvolti, della seríalità delle condotte e della capacità di procurarsi diverse tipologie di droga. Va altresì osservato che non sussiste gravame proposto avverso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e tr l'aggravante ex art. 80 del DPR 309/90, con conseguente (manifesta infondatezzaj del correlato ultimo motivo di ricorso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025