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Ordinanza — n. 20265/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20265/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUIYA YOUNESS nato il 14/07/1982 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Ben Mouiya è inammissibile siccome meramente rivalutativo del merito a fronte di adeguata motivazione fondata sui dati di acquisto di merce e l'assenza della merce medesima così ottenuta, presso l'imputato. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle é\mmende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20265/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle é\mmende.

Parole chiave

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documenti mancanti contraffazione di merci verifica della cosa vendita sopra campione difetto della cosa dazi doganali non pagati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUIYA YOUNESS nato il 14/07/1982 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Ben Mouiya è inammissibile siccome meramente rivalutativo del merito a fronte di adeguata motivazione fondata sui dati di acquisto di merce e l'assenza della merce medesima così ottenuta, presso l'imputato. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle é\mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025