Ordinanza — n. 20262/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALESSANDRO nato a CARIATI il 16/04/1988 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Giglio Alessandro è inammissibile siccome generico anche per assenza di necessarie allegazioni a supporto di quanto sostenuto nonchè rivalutativo anche in ordine alle video-riprese valorizzate. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALESSANDRO nato a CARIATI il 16/04/1988 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Giglio Alessandro è inammissibile siccome generico anche per assenza di necessarie allegazioni a supporto di quanto sostenuto nonchè rivalutativo anche in ordine alle video-riprese valorizzate. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025