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Ordinanza — n. 20262/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20262/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALESSANDRO nato a CARIATI il 16/04/1988 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Giglio Alessandro è inammissibile siccome generico anche per assenza di necessarie allegazioni a supporto di quanto sostenuto nonchè rivalutativo anche in ordine alle video-riprese valorizzate. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero dei costi indennità per testimone documenti mancanti spese generali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALESSANDRO nato a CARIATI il 16/04/1988 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Giglio Alessandro è inammissibile siccome generico anche per assenza di necessarie allegazioni a supporto di quanto sostenuto nonchè rivalutativo anche in ordine alle video-riprese valorizzate. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "mende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025