Ordinanza — n. 20259/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO GIOVANNI nato a SAN FELICE A CANCELLO il 03/12/1990 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Di Matteo Giovanni, in ordine al vizio di violazione di legge e motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 731comma 5/ del DPR 309/90, è inammissibile, a fronte di una motivazione ben articolata alla luce della quantità di cocaina e hashish e dei conseguenti rilevanti contatti criminali correlati alla relativa gestione.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 20259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 731comma 5/ del DPR 309/90, è inammissibile, a fronte di una motivazione ben articolata alla luce della quantità di cocaina e hashish e dei conseguenti rilevanti contatti criminali correlati alla relativa gestione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO GIOVANNI nato a SAN FELICE A CANCELLO il 03/12/1990 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Di Matteo Giovanni, in ordine al vizio di violazione di legge e motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 731comma 5/ del DPR 309/90, è inammissibile, a fronte di una motivazione ben articolata alla luce della quantità di cocaina e hashish e dei conseguenti rilevanti contatti criminali correlati alla relativa gestione.
Considerato, altresì, che è adeguata l'esclusione delle attenuanti generiche mediante l'evidenziazione della assenza di elementi positivi, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a . maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis,Ydisposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01) Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.