Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding failure to prove inability to pay fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Occhipinti inadmissible, confirming the lower court's conviction for the offense under Article 76, paragraph 4, of D.Lgs. 159/2011. The appellant argued that the appellate court failed to consider his inability to pay the sums from his preparatory work, but the court found this claim unsupported by evidence. The decision ruled that the appellant never demonstrated impossibility to perform obligations or requested installment plans, rendering the censure manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the lower court adequately addressed the arguments and the appellant failed to prove the impossibility to pay or request installment plans.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI EMANUELE nato a REGGIO CALABRIA il 29/11/1976 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il'11 aprile 2024 nei confronti di Emanuele Occhipinti in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione di una prova decisiva, cioè la mancata percezione da parte del ricorrente delle somme oggetto della prodromica attività lavorativa; Rilevato che la doglianza oggetto dell'unico motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello evidenziando che il ricorrente non ha mai dato prova dell'impossibilità di adempiere, tanto che non ha mai rappresentato l'impossibilità a farlo né ha mai richiesto la rateizzazione, ciò anche avendo sin dalla notifica piena e completa conoscenza dell'obbligo cui era tenuto ad adempiere;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna+10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della delle ammende. Cos