Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and merit judgment already given.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already addressed the appellant's claim regarding early release by noting subsequent criminal activity and lack of educational participation. The Court ruled that since the trial judge provided a complete response to the cited legal violation, no new grounds existed to reopen the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 71 ter ord. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the lower court has already provided a sufficient response to the alleged legal violation, rendering the appeal devoid of new grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCIFORA ALFIO nato a PIEDIMONTE ETNEO il 28/09/1970 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da Alfio Nucifora per i semestri dal 16-4-2003 al 9-112004 evidenziando che il detenuto in data successiva a tale semestre aveva commesso il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero, comunque dal giugno 2002 al novembre 2013 Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen. evidenziando che la condanna si riferisce a un periodo successivo e non al semestre oggetto della richiesta in quanto per il processo relativo ai fatti commessi sino al 2003 si è concluso con l'assoluzione del ricorrente;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che la commissione del reato in data immediatamente successiva al semestre cui si riferisce la richiesta è estremamente significativa dalla mancata partecipazione del detenuto all'attività rieducativa per il periodo precedente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alla censura ora posta con il ricorso; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C