Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marco Mongardini inadmissible following his formal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant initially challenged the lower court's decision regarding the statute of limitations and recidivism, he subsequently submitted a renunciation of the appeal on April 9, 2025. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.: A criminal appeal becomes inadmissible if the appellant formally renounces the lawsuit, thereby extinguishing the right to judicial review and subjecting the appellant to the payment of procedural expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGARDINI MARCO nato a MARINO il 20/05/1966 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza di Marco Mongardini di dichiarare prescritte le pene di cui ai numeri 5 e se del certificato del casellario (sentenza Corte Appello Roma del 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, e sentenza Corte Appello Roma del 10 dicembre 2009, irrevocabile 1'8 ottobre 2010);
Rilevato che con due distinti atti di ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta e quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato in data 9 aprile 2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso con sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore; Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso