Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of first-time sentencing argument under Art. 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised the application of Article 131 bis of the Penal Code for the first time in the cassation stage. The Court of Appeal had already confirmed the lower court's conviction based on Article 4 of Law 110/1975, while the defense in the appeal focused solely on the sentencing regarding generic circumstances. The Court ruled that since the new legal issue required a factual assessment, it could not be introduced for the first time in a review of legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Arguments regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in a cassation appeal if they require a factual evaluation, as such issues were not devolved to the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIFI AYMAN nato a MILANO il 09/09/2003 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 25/9/2023 nei confronti di Ayman Saifi in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorsosi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che le doglianze non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello la difesa aveva censurato esclusivamente la determinazione della pena con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e la questione circa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato devoluta alla cognizione del giudice dell'impugnazione e questa, conseguentemente, comportando anche una valutazione e un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas selle ammende. Così deci