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Ordinanza — n. 20115/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20115/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI RAMDANE nato il 03/04/1957 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Ramdane Amri Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione quanto al disinteresse del condannato all'esito della richiesta sarebbe errata in quanto lo stesso ha nominato due difensori di fiducia e, comunque, non sarebbe irreperibile ma sarebbero insufficienti le ricerche effettuate;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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espulsione di familiari procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedimento in contumacia protezione dei testimoni inchiesta per appropriazione indebita domanda d'asilo di rom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI RAMDANE nato il 03/04/1957 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Ramdane Amri Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione quanto al disinteresse del condannato all'esito della richiesta sarebbe errata in quanto lo stesso ha nominato due difensori di fiducia e, comunque, non sarebbe irreperibile ma sarebbero insufficienti le ricerche effettuate;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a quanto accertato dagli organi di polizia (l'interruzione del rapporto coniugale e il trasferimento in Algeria, così lasciando il domicilio eletto al fine di fruire delle misure alternative richieste), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di totale disinteresse dell'esito della procedura, dell'impossibilità di svolgere la necessaria inchiesta socio- familiare da parte del competente UEPE in ordine alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura, nonché, più in generale del difetto del requisito essenziale costituito dalla reperibilità del condannato, sia prima che dopo l'applicazione della misura;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore della cassa delle ammende. C