Ordinanza — n. 20114/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZAHRA HAYTHAM SAID AHMED nato il 17/12/1979 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO‘..-datcTavviso aire—parti;', udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha parzialmente accolto la richiesta di concessione della liberazione anticipata e ha rigettato la medesima istanza proposta da Haytham Said Ahmed Abouzahra quanto agli ulteriori periodi; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20114/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZAHRA HAYTHAM SAID AHMED nato il 17/12/1979 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO‘..-datcTavviso aire—parti;', udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha parzialmente accolto la richiesta di concessione della liberazione anticipata e ha rigettato la medesima istanza proposta da Haytham Said Ahmed Abouzahra quanto agli ulteriori periodi; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1