Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for driving without license and armed assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for driving without a license while armed and the severity of the sentence. The court found the grievances manifestly unfounded, noting the defendant's specific conduct and prior criminal record justified the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged misapplication of sentencing guidelines or discretionary power are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and grounded in established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIMOVIC HAZIZ nato a PISA il 07/08/2000 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Livorno il 1°/7/2022 nei confronti di Haziz Alimovic in relazione ai reati di cui agli artt. 4 I. 110 del 1975 e 116, commi 15 e 17, d.lgss 285/1992; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che le doglíanze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti (l'essersi posto alla guida, senza patente, di un'autovettura priva di assicurazione e armato di coltello), nonché alla presenza di precedenti penali, plurimi e specifici oltre a non avere fornito alcuna spiegazione circa la sua condotta- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello;
Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorìo sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, anche con il riferimento al fatto che la pena risulta essere stata correttamente mitigata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca delle :mmende.