Cassation court dismisses appeal against early release denial due to subsequent violations and inconsistent prior release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Agostino Giordano against the Catanzaro Supervision Tribunal's rejection of his early release request. Giordano argued that the tribunal's reasoning was contradictory because the same judge had granted early release for a subsequent period despite the defendant's serious violations. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court already provided a coherent response based on significant treatment gaps and post-release infractions, rendering an alternative reading unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 71 ter ord. pen.; The Court of Cassation holds that a supervisory judge's subsequent decision to grant early release for a later period does not invalidate a prior denial based on significant violations and treatment deficiencies, provided the reasoning remains coherent and addresses the specific circumstances of the request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO AGOSTINO nato a ERCOLANO il 16/04/1970 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da Agostino Giordano per i semestri dal 10/2/2014 - 10/8/2017 evidenziando che in data successiva alla liberazione, avvenuta il 6 ottobre 2017, il condannato aveva commesso numerose violazioni, alcune anche oggetto di sentenza irrevocabile di condanna, della misura della sorveglianza speciale che gli era stata applicata;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen. evidenziando che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto non terrebbe conto che il medesimo magistrato di sorveglianza, con provvedimento immediatamente successivo, ha concesso la liberazione anticipata anche per il periodo 10/8/2017 - 6/10/2017 e ciò sarebbe del tutto incompatibile con l'attuale decisione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che le violazioni poste in essere sono significative quanto alla carenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata per i periodi precedenti alle violazioni commesse, numerose e significative della mancata partecipazione al pregresso percorso trattamentale, senza che in questo possa avere rilievo l'eventuale errore in cui potrebbe essere incorso il magistrato di sorveglianza allorché, procedendo a una diversa e autonoma considerazione circa il periodo successivo, ha differentemente considerato anche un segmento precedente alle citate violazioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delk1 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
i l delle spese pro inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamentol Dichiara cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am