Ordinanza — n. 20109/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO PIETRO nato a CERIGNOLA il 16/09/1978 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Pietro Gervasio di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'11/11/2021, irrevocabile il 27/4/2023, in relazione a due ipotesi di ricettazione commesse nei mesi di settembre e ottobre 2019 a Cerignola, e della pronuncia resa dalla Corte di appello di Bari il 21/3/2023, irrevocabile il 5/9/2023, in relazione a una ipotesi di riciclaggio, commesso il 21 maggio 2018 a Cerignola;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 20109/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'11/11/2021, irrevocabile il 27/4/2023, in relazione a due ipotesi di ricettazione commesse nei mesi di settembre e ottobre 2019 a Cerignola, e della pronuncia resa dalla Corte di appello di Bari il 21/3/2023, irrevocabile il 5/9/2023, in relazione a una ipotesi di riciclaggio, commesso il 21 maggio 2018 a Cerignola;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO PIETRO nato a CERIGNOLA il 16/09/1978 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Pietro Gervasio di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'11/11/2021, irrevocabile il 27/4/2023, in relazione a due ipotesi di ricettazione commesse nei mesi di settembre e ottobre 2019 a Cerignola, e della pronuncia resa dalla Corte di appello di Bari il 21/3/2023, irrevocabile il 5/9/2023, in relazione a una ipotesi di riciclaggio, commesso il 21 maggio 2018 a Cerignola;
Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all'omessa considerare l'omogeneità delle violazioni e la loro collocazione cronologica in un arco temporale indicativo della permanenza dell'iniziale proposito delittuoso; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti di ricettazione delle due autovetture erano già stati ideati alla data in cui è stato commesso il precedente reato di riciclaggio dell'autocarro (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso deciso il 17/4/215 r DEPOSITA