Ordinanza — n. 20108/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA ANTONIO nato a AVELLINO il 05/12/1971 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI(-dato avviso alle parti:ì udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; • Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025 ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Antonio Santamaria in relazione al reato di cui all'art. 4 e 7 I. 895 del 1967 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20108/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025 ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Antonio Santamaria in relazione al reato di cui all'art. 4 e 7 I. 895 del 1967 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA ANTONIO nato a AVELLINO il 05/12/1971 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI(-dato avviso alle parti:ì udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; • Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025 ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Antonio Santamaria in relazione al reato di cui all'art. 4 e 7 I. 895 del 1967 cod. pen.
Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato che sarebbe già decorsa alla data della pronuncia della sentenza di appello; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, considerata la ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (cfr. pag. della sentenza del Tribunale di Avellino), i termini rispettivamente previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per la prescrizione del reato, commesso il 2 gennaio 2007, devono essere aumentati di due terzi per cui la data di estinzione dello stesso, aggiunti anche i periodi di sospensione pari a 10 mesi e 22 giorni, era da individuarsi al 30 marzo 2027 e, quindi, questo non era prescritto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte territoriale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso