Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20107/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20107/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 17/09/1965 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle part1;:\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Giovanni Natale in relazione al reato di cui all'ad- 423 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20107/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Giovanni Natale in relazione al reato di cui all'ad- 423 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
incendio colposo motivi di cassazione rinuncia alla motivazione attenuazione della pena danni da incendio sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 17/09/1965 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle part1;:\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Giovanni Natale in relazione al reato di cui all'ad- 423 cod. pen.

Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod, proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti ovvero in relazione relativa all'omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853); Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla responsabilità ovvero in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento di attenuanti ovvero alla mancata esclusione di aggravanti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co