Ordinanza — n. 20106/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SULLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOgatti avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza proposte di differimento dell'esecuzione anche nelle forme della detenzione domiciliare proposta da Antonio Caia; Rilevato che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è stato proposto personalmente dal condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20106/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SULLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOgatti avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza proposte di differimento dell'esecuzione anche nelle forme della detenzione domiciliare proposta da Antonio Caia; Rilevato che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell mende. Così deciso il