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Ordinanza — n. 20105/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20105/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRIELLO UMBERTO nato a MONFALCONE il 06/04/1982 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; a Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di pronunciata dal GIP del Tribunale di Gorizia del 13 settembre 2022 nei confronti di Umberto Guarriello in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso e la memoria pervenuta il 7 aprile 2025 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di volontà di trasgredire il divieto e alla quantificazione della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20105/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura costituzionale obbligo di articolare le censure contravvenzione divieto di doppia punibilità misura di contenzione sanzione sproporzionata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRIELLO UMBERTO nato a MONFALCONE il 06/04/1982 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; a Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di pronunciata dal GIP del Tribunale di Gorizia del 13 settembre 2022 nei confronti di Umberto Guarriello in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso e la memoria pervenuta il 7 aprile 2025 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di volontà di trasgredire il divieto e alla quantificazione della pena;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, peraltro formulata in toni assertivi e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato la piena consapevolezza della sussistenza del divieto e la volontà di violarlo, senza che possa assumere alcun rilievo l'asserita mancanza di un alloggio alternativo, mai segnalata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, facendo riferimento alla pluralità delle violazioni, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f or ella cassa delle ammende. Così decis il 14/ 025 Il Consigl tensore DEPO