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Ordinanza — n. 20101/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20101/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO (CUI 01HINBO) nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO~M-67f eni—a-Ffi; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Francesco Turiano di ottenere acquistare un profumo per sopravvenuta carenza di interesse; Rilevato che nell'impugnazione il difensore lamenta che la richiesta non si riferiva al singolo acquisto di un profumo ma all'omessa possibilità di esercitare il proprio diritto all'acquisto del profumo così come avviene in altri istituti o in altri circuiti penitenziari;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20101/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza celebrata in contraddittorio, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen. e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e, quindi, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di rivendicazione nel pignoramento assenza di persecuzione allegazioni insufficientemente motivate dipendenza da sostanze discriminazione basata su un handicap

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO (CUI 01HINBO) nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO~M-67f eni—a-Ffi; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Francesco Turiano di ottenere acquistare un profumo per sopravvenuta carenza di interesse; Rilevato che nell'impugnazione il difensore lamenta che la richiesta non si riferiva al singolo acquisto di un profumo ma all'omessa possibilità di esercitare il proprio diritto all'acquisto del profumo così come avviene in altri istituti o in altri circuiti penitenziari;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza celebrata in contraddittorio, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen. e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e, quindi, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen.

è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 - 01); Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall'avv. Tindaro Celi che evidenzia come in altre situazioni analoghi reclami sono stati trattenuti in decisione dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato altresì che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che tale profilo appare prevalente in quanto il ricorso originario è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co