Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special roll. The convicted applicant, Teddy Tecle, personally submitted the document to the prison registry, violating the mandatory requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claim and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECLE TEDDY nato a NAPOLI il 01/02/1987 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIpto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Teddy Tecle avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza Napoli ha concesso la liberazione anticipata in relazione a due semestri e respinta quanto ad altri periodi; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato con atto inoltrato attraverso l'ufficio matricola della Casa di Reclusione di Carinola;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso