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Ordinanza — n. 20098/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special defense counsel and expired interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to engage a special defense counsel as required by law. The prisoner argued that his interest in the matter remained current since the original request covered channels not addressed in the new circular. The court rejected this, noting the procedural defect regarding legal representation and the lack of active interest.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: Appeals in prison matters require a special defense counsel; absence of such counsel renders the appeal inadmissible, and the applicant bears the costs.

Parole chiave

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prison appeal inadmissibility special defense counsel requirement expired legal interest Cassation procedural rules legal costs imposition accesso dei giornalisti agli atti diritti di accesso privilegiati divario digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
cui ha fatto riferimento il magistrato di sorveglianza nel proprio provvedimento; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, preso atto che il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
L. 23/6/2017 n. 103
art 613 cod. proc. pen
Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANDITTO GENNARO nato a SAN SEVERO il 15/05/1974 avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO(dato avviso alle p-ar—tT;s: udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo proposto da Gennaro Giovanditto affinché venissero disapplicate le circolari D.A.P. quanto ai canali radio e TV visibili e di consentire la visione di tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre e di consentire nuovamente la visione del Telegiornale Umbria;

Rilevato che nell'impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta la violazione di legge in quanto l'interesse alla pronuncia sarebbe ancora attuale poiché la richiesta originaria si riferiva a tutti i canali disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre e alla visione del Telegiornale Umbria, che non sono oggetto della sopravvenuta circolare del D.A.P. cui ha fatto riferimento il magistrato di sorveglianza nel proprio provvedimento; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, preso atto che il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte;

Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d mmende. Così d