Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20097/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against refusal to apply joint criminal enterprise rule to multiple crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a single criminal plan connecting his murder convictions and an association charge. The court rejected this, stating the lower court correctly found no evidence of a unified original intent spanning from 1999 to later crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; The criminal code requires a single original criminal plan to establish a joint enterprise, which is not proven when crimes arise from distinct, independent decisions made at different times.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint criminal enterprise Art. 81 criminal code criminal association multiple murders inadmissible appeal unified criminal plan original criminal intent reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 416-bis cod. pen
b) sentenza Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2010, irrevocabile il 6 settembre 2011 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
270074 - 01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
285369 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, Zampaglione
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA RAFFAELE nato a NAPOLI il 03/09/1953 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Raffaele Scala di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 10 luglio 2023, irrevocabile il 27 ottobre 2023, in relazione a concorso in quattro omicidi aggravati commessi a Napoli e Boscoreale il 7/1/1999, il 4/12/2003, il 1°/8/2005 e il 23/9/2006;

b) sentenza Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2010, irrevocabile il 6 settembre 2011 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso a Napoli nel 2006 con condotta perdurante e per alcuni reati fine;

c) sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 21 gennaio 2008, irrevocabile il 29 ottobre 2013, in relazione a dive5e ipotesi di al reato di cui all'art. 9, comma 2, I. 1423 del 1956, commesse il 15/6/2005; 22/6/2005; 7/10/2005; 29/6/2005; 30/6/2006 ;

d) sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2009, irrevocabile il 17 aprile 2045., in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 2, I. 1423 del 1956, commesso il 18/3/2007:

e) sentenza del Tribunale di Roma del 6 aprile 2009, irrevocabile il 17 gennaio 2045, in relazione al reato di resistenza di pubblico ufficiale commesso a Roma il 23 giugno 2006; Rilevato che con il ricorso, con specifico riferimento al reato associativo e agli omicidi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le condotte si inserivano in un unico contesto ed erano evidente parte di una unica programmazione caratterizzata dalla necessità di perseguire gli scopi dell'associazione;

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati, pure inseriti in un unico complessivo contesto delinquenziale, non risulta l'esistenza di una unica e originaria ideazione che, nel caso di specie, dovrebbe risalire al 1999, periodo in cui è stato pianificato e commesso il primo delitto (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 - 01; Sez. 5, n. 54509 ql del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c