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Ordinanza — n. 20096/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming statute of limitations violation due to suspension of prescription terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20096/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonella Tammaro inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime under Article 651 of the Penal Code. The appellant argued that the statute of limitations had expired because the court failed to declare the crime extinguished by prescription, citing Articles 157 and 161 of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, ruling that the prescription terms were suspended because the offense occurred after August 3, 2017, and before December 31, 2019, meaning the crime was not extinguished at the time of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The statute of limitations for criminal offenses is suspended during specific periods, preventing the extinction of the crime and thereby invalidating appeals based on the assumption that the limitation period had already expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations suspension of prescription criminal procedure manifestly unfounded inadmissible appeal penal code time limits termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 651 cod. pen.
art. 651 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMARO ANTONELLA nato il 10/06/1980 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena del 13 settembre 2023 nei confronti di Antonella Tammaro in relazione, tra gli altri, al reato di cui all'art. 651 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 2 giungo 2019, ha omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo senso da ultimo Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti, info provvisoria 19/2024); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la nc nte al pagamento delle spese processuali. Così d