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Ordinanza — n. 20095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming prescription extinction due to insufficient suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged violation of law regarding prescription extinction was manifestly unfounded. The appellant argued that a 64-day suspension of the prescription period was insufficient to prevent the crime from expiring, citing specific articles of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the crime occurred after August 3, 2017, and before December 31, 2019, meaning the suspension was valid and the offense had not expired at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The court must reject an appeal claiming prescription extinction if the statutory suspension period was sufficient to prevent the expiration of the limitation period for the specific timeframe of the offense.

Parole chiave

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criminal prescription suspension period manifestly unfounded inadmissible appeal penal code violation traffico aggravato di stupefacenti termine di sospensione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 73 d.p.r. 309 del 1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2021 ha assolto Mohamed Alì dal delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 e, per quanto rileva per l'attuale ricorso, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1997;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 3 maggio 2019 e che era stata disposta una sospensione del decorso della prescrizione per soli 64 giorni, aveva omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto 2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo senso da ultimo Sez.

U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, Polichetti, info provvisoria 19/2024); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così