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Ordinanza — n. 20094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense counsel signature under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The detainee challenged a surveillance judge's rejection of a request for medical equipment, arguing a lack of reasoning. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the appeal must be signed by a registered defense counsel, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal for cassation against the rejection of detainees' complaints under Art. 35 of the Prison Order is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defense counsel signature Art. 613 c.p.p. prison complaints special attorney roll diritto di ottenere una decisione diritto all'integrità fisica diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ord. pen.
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord.
Art. 613 cod. proc. pen.
L. 23/6/2017 n. 103
art 613 cod. proc. pen
263362 — 01); Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362
è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato altresì che l'art 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1977 avverso il decreto del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza proposta da Pasquale Gionta di acquistare un materasso ortopedico con molle, cuscino ortopedico e stampella con molla; Rilevato che nell'impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta il vizio di motivazione;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen.

è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d