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Ordinanza — n. 20092/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal for health rights violation due to lack of qualified defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner failed to have his legal documents signed by a lawyer enrolled in the special register. Although the prisoner argued a violation of defense rights regarding his health, the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such signatures for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the prisoner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 35 ord. pen.: An appeal against a rejection of a prisoner's claim under Article 35 of the Prison Order is admissible only if it involves an improper limitation of subjective rights, but strict adherence to Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires the appeal and supporting memoranda to be signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation, rendering the appeal inadmissible if this formal requirement is not met.

Parole chiave

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prisoner appeal admissibility special defense register Article 613 criminal procedure health rights claim court costs and fine inesigibile malgrado lesioni salute restituzione dell'assistenza sociale diritto all'integrità fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
art. 35 ord. pen.
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord.
art 613 cod. proc. pen
Tindaro Celi nella quale sono approfonditi e ulteriormente illustrati i motivi di doglianza; Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01
è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall'avv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso il decreto del 25/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOidato avviso alfe parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza proposta da Francesco Turiano di ottenere la restituzione delle stecche della fascia elastica da questo acquistata per la schiena; Rilevato che nell'impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta la violazione del diritto di difesa in materia di diritto soggettivo alla salute;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen.

è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall'avv. Tindaro Celi nella quale sono approfonditi e ulteriormente illustrati i motivi di doglianza; Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos