Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds and waived sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite any of the legally permitted grounds for review. The appellant merely criticized the sentencing without raising specific objections, while the waived complaint regarding the penalty's quantification was explicitly excluded from consideration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 385 c.p.: In cassation appeals regarding settlement agreements, only admissible grounds may be raised; complaints regarding waived issues, such as sentencing quantification, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA ANTONINO nato a CATANIA il 07/02/1981 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita là relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 202/ RG. 6290
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Di Grazia avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci