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Ordinanza — n. 20011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for calunnia and arbitrary exercise of rights due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellant alleged calunnia and arbitrary exercise of rights, but the court found the original prosecution's evidence, including video footage and the absence of a weapon, correctly reconstructed the criminal facts. Consequently, the court rejected the claim that the lower court's reasoning was illogical or based on insufficient proof.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of issues already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments supported by the evidence.

Parole chiave

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calunnia appeal inadmissible grounds reproductive arguments arbitrary exercise rights evidence assessment attenuazione della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTARI MARIO BERNARDO nato a SASSARI il 15/10/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; rn 201/RG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Bernardo Cattari avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di calunnia, esercizio arbitrario e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni difensive e l'istanza di astensione su cui si è provveduto come da verbale; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove esaminate, costituite anche da video, che avevano ricostruito l'intero sviluppo della vicenda criminale, dalla certificazione medica e dal mancato ritrovamento di qualsiasi coltello da parte dell'operante intervenuto, a riprova della correttezza della dinamica riferita dalla persona offesa e non di quella, ritenuta calunniosa, del ricorrente la cui denuncia era stata archiviata (si veda, in particolare, pagg. 11 e 12 sul delitto di calunnia; pag. 12 e 13 per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, alla luce dei precedenti dell'imputato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d