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Ordinanza — n. 20008/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Barba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the arguments regarding the continuity of criminal acts and the applicability of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the new grounds to be merely repetitive and insufficiently substantiated, thus upholding the previous decision without further review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are repetitive and have been adequately examined and rejected by the court of last instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal continuity of facts non-prosecution cause Article 131-bis Court of Cassation procedural economy reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA RAFFAELE nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1992 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 198/RG. 5038

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Barba avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 3 e 4 hanno dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, commessi il 25 settembre 2022, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Asti - fatti commessi il 15 novembre 2022 - definiti con l'applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e, al contrario, espressivi di una tendenza dell'imputato non adeguarsi all'indicazioni dell'autorità giudiziaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso