Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected merit arguments regarding violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Filippone inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment for the crimes of resistance and aggravated injuries, arguing against the court's findings. The court rejected the appeal because the arguments were merely a reproduction of previously examined and dismissed points, which were legally sound and based on the violent behavior and specific statements made by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/12/1974 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; /P/RG. 5013
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Filippone avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti ben consapevole che fossero tali non solo per placca e radio di servizio, ma anche per la frase pronunciata di lasciare andare il figlio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/