Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments merely reproduce merits court's correct reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the application of aggravated recidivism, but the Court found these arguments merely reproduced points already adequately examined and dismissed by the Court of First Instance. Since the lower court's reasoning was legally correct and free of obvious illogical flaws, the appeal lacked merit and was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 387-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGHINA STEFAN VALENTIN nato il 14/04/1994 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 195/RG. 5007
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefan Valentin Neghina avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 2 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 20