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Ordinanza — n. 20005/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Oliva inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the appeal's arguments were generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the lower court regarding the violation of precautionary measures. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 387-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive grounds precautionary measures Code of Criminal Procedure dismissal of appeal procedural costs corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 387-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Oliva_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 387-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Oliva_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA MARCO ( CUI 00PD9YZ ) nato a TORINO il 12/02/1974 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 194/RG. 4489

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Oliva_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa la persistente violazione della misura cautelare applicata all'indagato e dunque sulla sussistenza del delitto e del dolo che lo ha sorretto (pag.3). Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso