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Ordinanza — n. 20002/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20002/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTERI TIZIANA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 29/05/1971 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 190/ RG. 4741 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiziana Tanteri avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20002/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4741 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiziana Tanteri avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena cause di esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiziana Tanteri avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTERI TIZIANA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 29/05/1971 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 190/ RG. 4741

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tiziana Tanteri avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, l'appellante, pur ammettendo il delitto di evasione, si è limitata a censurare, con enunciati espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia sull'accertamento dei fatti, ritenuti trascurabili, che sul dolo e sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna puntuale critica, così da rendere il ricorso non solo manifestamente infondato, ma prima ancora aspecifico; Dall'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così