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Ordinanza — n. 20001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as ground is repetitive and already examined in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mihail Carpov's appeal inadmissible for being repetitive and already thoroughly examined by the Court of Appeal of Bologna. The lower court had previously rejected Carpov's claim of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on the habitual nature of his conduct, evidenced by two prior convictions for the same offense. Consequently, the court upheld the conviction for evasion and ordered Carpov to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground is repetitive and has been adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested judgment.

Parole chiave

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repetitive appeal non-punishment defense habitual conduct Article 131-bis procedural inadmissibility punibilità motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPOV MIHAIL nato il 17/02/1994 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 189/RG. 4716

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mihail Carpov_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. in base alla valutata abitualità della condotta desunta dalle due condanne precedenti per il medesimo reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliV ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il