Italian court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected grounds regarding police annotation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Benali inadmissible. The court found the appellant's arguments were merely reproductions of grounds already adequately examined and rejected by the lower court with legally correct reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the facts regarding the assault on police officers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments are merely reproductions of grounds already rejected by the court of first instance with legally sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENALI MOHAMED nato il 11/10/1996 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 188/RG. 4704
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Benali avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta pericolosa tenuta dal Benali consistente nel dare pugni all'auto degli operanti e sbattendo ripetutamente la testa sul veicolo che pacificamente integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5