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Ordinanza — n. 19999/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Ellawwas inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code but failed to provide substantive legal arguments. The court ruled that merely stating grievances without supporting reasoning violates procedural requirements, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deduce any of the permitted grounds of appeal, limiting themselves to stating censure without arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of arguments procedural defect criminal appeal court costs ammende per infrazione procedurale spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione di legge, art. 129 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione di legge, art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLAWWAS MOHAMED (CUI 0361460) nato il 13/06/1988 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 187/ RG. 4673

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Ellawwas avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, aggravato, cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a enunciare, senza alcun argomento, le censure alla sentenza impugnata (violazione di legge, art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica); ritenuta la sentenza ampiamente motivata in ordine a tutti i profili alle pagg. da 1 a 8; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso