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Sentenza — n. 19997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second instance judgment due to death of defendant after appeal filing, extinguishing criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remitting the case for retrial because the defendant died after the appeal was filed. The procedural outcome relies on the statutory rule that death extinguishes criminal liability and precludes any further substantive judgment. Consequently, the court declared the appeal inadmissible in the merit and annulled the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.; Art. 595, comma 1, n. 1, c.p.p.: The death of the accused occurring after the filing of a cassation appeal extinguishes criminal liability, necessitating the annulment of the contested judgment without remittal.

Parole chiave

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criminal liability extinction death of accused cassation appeal inadmissibility annulment without remittal procedural preclusion cognizione del ricorso per cassazione desistenza dall'azione privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
Art. 595, comma 1, n. 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URSO ROSARIO nato a MESSINA il 24/08/1948 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Urso avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Considerato che è pervenuto certificato di morte del ricorrente attestante il decesso avvenuto il 24 gennaio 2025; rilevato che questa Corte ha già affermato che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione come avvenuto nella specie, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato Così deciso il 5/05/