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Ordinanza — n. 19996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to request alternative sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Imad Zakry inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments were generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the lower court regarding the lack of prerequisites for a monetary penalty. Consequently, the court held that the appeal failed to demonstrate, under the principle of self-sufficiency, that other alternative sanctions had also been requested.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce criticisms already examined by the lower court, failing to show that other alternative sanctions were requested under the principle of self-sufficiency.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds self-sufficiency principle alternative sanctions court costs and fine sanzione sostitutiva adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKRY IMAD nato il 11/06/1991 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 184/RG. 4650

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Imad Zakry_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (pagg. 6 e 7) e non anche di altre sanzioni sostitutive attesa la mancata dimostrazione, secondo il principio dell'autosufficienza del ricorso, che fossero state richieste anche le altre. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci