Italian court dismisses appeal against conviction for resistance, finding threats objectively criminal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the charge of resistance against public officials. The court held that the defendant's statement, 'next time I see you, I will kill you with the pistol,' constituted an objectively threatening remark sufficient to establish the crime. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A threat expressing intent to kill with a weapon constitutes an objectively criminal statement, precluding a successful appeal against a conviction for resistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAMMAM HAZEM nato il 07/02/2002 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 183/RG. 4647
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hazem Ghammam avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza (capi a e d), lesioni aggravate (capo b) ed interruzione di pubblico servizio (capo c); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso (limitato al capo d relativo al delitto di resistenza ai danni dei pubblici ufficiali) inammissibile perché fondato su motivi generici in quanto la frase rivolta da Ghammam agli operanti "la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola" ha un oggettivo contenuto minaccioso, come ritenuto dalla Corte di merito, tale da integrare il delitto accertato; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/