Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19993/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing already rejected arguments regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Jonny Prina inadmissible, ruling it merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. Prina challenged the first-instance sentence for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code, arguing against the exclusion of mitigating circumstances. The court dismissed the appeal because the lower judges correctly exercised their discretion to deny leniency based on the defendant's numerous prior convictions and the gravity of the offense, noting that generic mitigating circumstances require positive elements not presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower courts with legally correct reasoning, as the court's discretion to deny leniency based on prior convictions and crime gravity is not subject to review when no new positive elements for mitigation are adduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reproductive arguments sentencing discretion prior convictions mitigating circumstances accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 341-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA JONNY nato a MONTECCHIO EMILIA il 22/07/1973 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 181/RG. 4627

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jonny Prina avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio della discrezionalità, di mitigare la sanzione attesi i numerosi precedenti dell'imputato, di cui uno specifico (pagg. 3 e 4), e la gravità del fatto (pag. 7 della sentenza di primo grado). Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2