Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Michel Tronconi inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had already rejected the arguments regarding the mitigation of sanctions for offenses under Articles 660 and 340 of the Penal Code, finding no positive elements for generic mitigating circumstances. The Court ruled that the appellant's submissions merely reproduced these previously disallowed points without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 660, 340 c.p.: The Court of Cassation may reject an appeal as inadmissible if the arguments are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower courts with legally correct reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 180/RG. 4620
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michel Tronconi avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 660 e 340 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio della discrezionalità, di mitigare la sanzione attesa la condotta e i precedenti dell'imputato. Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 20